Servizi di trasporto e degustazioni tipiche nel pacchetto delle guide turistiche

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Tutti i risvolti della cosiddetta normativa “pacchetti”. L’avvocato Gianluca Rossoni ha illustrato, nel corso di un affollato workshop organizzato nell’ambito del TTG di Rimini, le implicazioni per operatori turistici e agenzie derivanti dall’applicazione della legge 62/2018 (che recepisce le normative europee) e consente loro di integrare la specifica offerta con servizi accessori.

Al termine dell’incontro l’avvocato Rossoni, docente all’Università di Bergamo, esperto in diritto del turismo, consulente legale di GTI – Guide turistiche italiane, si è intrattenuto nello stand dell’associazione e ha approfondito, con il presidente Simone Franci e la vicepresidente Claudia Sonego, gli specifici effetti per le guide turistiche.

La logica del legislatore è agevolare l’annessione di quelli che si potrebbero definire servizi turistici integrati. Nello specifico, alle guide è data ora facoltà di organizzare dei particolari servizi di trasporto definiti e intesi come servizi integrativi.

Per quanto riguarda tali servizi infatti, la guida può occuparsi di quelli propedeutici alla visita, purché entro “brevi distanze”. Il criterio, spiega il legale, “è volutamente indeterminato”  per potersi adeguare a differenti situazioni, e va inteso in riferimento a nessi contestuali, funzionali e tematici.

Che significa? Che la guida non può, per esempio, organizzare il viaggio dei turisti dalla loro residenza al luogo di visita, poiché viene meno il nesso contestuale. La normativa (all’art. 33 lett. b) del Codice del Turismo, come emendato dal dl.lgs. su indicato) attribuisce il carattere di servizio integrativo e accessorio al “il trasporto passeggeri su breve distanze in occasione di una visita guidata” La sua competenza si definisce dal momento della ‘presa in carico’, ossia dal momento in cui effettivamente inizia il suo specifico lavoro, sulla base del criterio funzionale. A quel punto ha agio di proporre servizi di logistica (quindi prenotare i mezzi di trasporto per trasferire il gruppo da un luogo all’altro) purché, dice la norma, sia salvaguardato il nesso tematico. Per esempio, da Roma può includere nel servizio guida il trasporto per andare a Tivoli, ma non quello per trasferire i visitatori a Napoli, poiché in quest’ultimo caso cambia la cornice di riferimento, e dunque viene meno la connessione tematica.

Inoltre le guide hanno anche facoltà di offrire alla propria clientela le proposte che includano altri tipi di servizi integrativi: fra questi rientrano quelli che la normativa definisce “servizi tipici secondo la prassi locale”, per esempio degustazioni di cibi tipici, ma non servizi di ristorazione vera e propria. Quindi, no pranzi o cena al ristorante, sì invece al cibo di strada, agli assaggi e alle degustazioni informali, in piedi per esempio.

Infine va precisato che le guide non possono proporre i servizi alberghieri. Ma le strutture alberghiere d’ogni tipo (inclusi i bed and breakfast professionali) possono proporre servizi turistici collegati che includano anche servizi di visita guidati, quest’ultimi per un importo non superiore al 25% del primo servizio di alloggio; oltre tale soglia diverrebbero pacchetti da gestire in capo alle agenzie di viaggio. Le guide possono pertanto segnalare la loro disponibilità a hotel, pensioni e B&B, purché operino con regime di partita Iva, con esclusione, dunque, di affittacamere e occasionali, comunque non professionali.